Certificato per la Guida dei Ciclomotori
Il Decreto Legislativo del 15 gennaio 2002, N° 9 prevede che per guidare un ciclomotore anche il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il Certificato di Idoneità alla Guida, rilasciato dopo aver frequentato un corso specifico che può essere organizzato o dalle autoscuole o all'interno delle scuole. Per poter avere il permesso di condurre ciclomotori si deve essere in possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per il rilascio delle patenti di guida. La certificazione sanitaria che attesti l'assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare di per sé, in maniera assoluta, ostative all'utilizzo del ciclomotore, dovrà essere rilasciata dal Medico di Famiglia.
Pertanto anche il Pediatra di Famiglia, in virtù delle deroghe previste dalla Convenzioni Nazionale, assistendo soggetti ultraquattordicenni, potrà trovarsi di fronte alla richiesta di tale certificazione. È bene ricordare che il rilascio dei certificati deve essere limitato ai propri assistiti "in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti". Nel redigere il certificato si dovrà porre particolare attenzione alla presenza dei requisiti previsti, in quanto con il rilascio della certificazione il medico se ne assume la responsabilità professionale. Nel caso infatti di una certificazione rilasciata a chi non possiede i requisiti di idoneità, può essere ipotizzabile che in caso di incidente attribuibile alle condizioni psico-fisiche del guidatore, il medico certificatore possa essere considerato corresponsabile, per colpa o per dolo, con conseguenze civilistiche ben immaginabili.
Per il rilascio del certificato il pediatra deve costatare l'assenza di condizioni che escludono l'idoneità alla guida secondo quanto previsto dal Codice della Strada. (da "Il Medico Pediatra", Vol. 14, 10-2005).
Il ministero dei trasporti ha diffuso una circolare interpretativa sul certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori nella quale è riportato il seguente passaggio:
"Per quel che concerne l’imposta di bollo sui certificati medici prodotti a corredo della domanda dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, si fa presente che, non essendovi univoca interpretazione della normativa in vigore, questa Amministrazione ha posto uno specifico quesito al Ministero dell’Economia e delle Finanze. In attesa che detto Dicastero esprima il parere richiesto, gli Uffici provinciali della Motorizzazione accetteranno solo certificati medici in bollo."
Tale incombenza non è a carico del medico, il quale è esclusivamente tenuto a rilasciare il certificato applicando le linee guida diffuse dal ministero della salute e utilizzando i relativi moduli (certificato e scheda anamnestica).
Il bollo potrà essere applicato, nella misura prevista dalla norma, anche successivamente alla redazione del certificato secondo le indicazioni degli Uffici provinciali della Motorizzazione.