COMUNICAZIONI FNOMCeO


COMUNICAZIONE N° 9 2019 - Legge 30 dicembre 2018 n. 145- comunicazioni informative sanitarie
Il comma 525, prevede che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli Albi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica
svolgano le loro attivitą, comprese le societą di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248. Il dato fortemente innovativo riguarda l'esclusione nelle comunicazioni informative di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo nel rispetto della libera e
consapevole determinazione del paziente a tutela della salute pubblica, della dignitą della persona e del suo diritto ad una corretta informazione sanitaria...
Il comma 536, dell'articolo 1 della legge 145/2018, prevede, invece, che gli Ordini Professionali, in caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, procedano, anche su segnalazione
della Federazione, in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle societą iscritti segnalando tali violazioni all'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori
di competenza. Si evidenzia, quindi, che gli Ordini sono tenuti a svolgere le procedure disciplinari e a segnalare, inoltre, le violazioni all'Autoritą di cui trattasi.