DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.Lgs. 81/08)
Il D.Lgs. 81/08 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'art. 306 e successive modificazioni e integrazioni prevede quale termine ultimo per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08 il 1 gennaio 2009.
Pertanto tutti i medici e odontoiatri con dipendenti, entro e non oltre tale data, debbono adottare le opportune determinazioni al fine di rispettare tale adempimento legislativo.
Si sottolinea inoltre che l'effettuazione della valutazione dei rischi risulta essere un obbligo non delegabile del datore di lavoro a cui peraltro il legislatore fa corrispondere un apparato sanzionatorio molto pesante (art. 55). Per il datore di lavoro omettere la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 4 a o 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro.
Si rileva infine che il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa (art. 28, comma 2). Con il decreto ‘Milleproroghe’ pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, si stabilisce una proroga al 16 maggio 2009 sull’indicazione della data certa sul documento della sicurezza.
In merito alle modalità per garantire la data certa del documento di valutazione dei rischi il D.Lgs. 81/08 non si esprime. Tenendo in considerazione il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 5 dicembre 2000 in materia di "data certa", si consiglia di fare ricorso alla c.d. autoprestazione presso gli uffici postali prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 261/99 con relativa apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico. In conclusione appare utile sottolineare che i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l'avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08) fino a che non vengano individuate procedure standardizzate e semplificate della predetta valutazione dei rischi (art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. 81/08) e comunque non oltre il 30 giugno 2012.